ADOZIONE DEI CRITERI PER LA DEROGA AL LIMITE DI ASSENZE AL FINE DELLA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO
La norma
Il DPR numero 122 del 22 giugno 2009, articolo 14, comma 7, recita che ai fini della validità dell'anno scolastico per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. L'articolo 14, comma sette, del regolamento (DP122/09) prevede che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente quanto previsto per il primo ciclo, motivate straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentata e/o continuative, a condizione comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio le Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di fine ciclo. Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che questi ultimi hanno di verificare la situazione relativa all'assenza dei propri figli sul registro elettronico. Si ritiene utile puntualizzare che nel conteggiare le ore di lezione saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate. Si precisa che, per alunno che non si avvalga dell'insegnamento della Religione Cattolica, con regolare permesso annuale di uscita anticipata, concesso sulla base di espressa richiesta, risultante agli atti della scuola, nel conteggio finale non confluiscono numero 33 ore totali di non presenza alle lezioni.
Documenti allegati
Criteri deroga al limite di assenze - 15/01/2024 (Deroga assenze - delibera del Collegio Docenti)Richiesta deroga al limite di assenze - 29/08/2024 (Richiesta deroga al limite di assenza degli alunni - aggiornato AS 24/25)